La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite decide che le assenze del lavoratore per malattia non giustificano il licenziamento da parte del datore di lavoro qualora l’infermità dipenda dalla nocività delle mansioni o dell’ambiente di lavoro che non siano state eliminate o prevenute. Pertanto, se la malattia si aggrava in conseguenza di omissioni di cautele doverose da parte sua, le assenze non sono rilevanti ai fini del calcolo del periodo di comporto.
Per “ comporto ” si intende il periodo durante il quale il datore di lavoro non può licenziare il dipendente malato.
La domanda, in questo caso, infatti, è diretta conseguenza di una visita medica collegiale disposta dal preside dell’istituto dove l’uomo prestava servizio e attraverso la quest’ultimo è stato dichiarato permanentemente non idoneo alle mansioni di insegnante tecnico-pratico ma idoneo un compito di carattere amministrativo.
A fronte di tale provvedimento, secondo il Provveditorato,l’insegnante doveva essere considerato assente per malattia (ex art. 23, contratto collettivo nazionale) sino alla data del decreto di dispensa, mentre il diretto interessato sosteneva che l’assenza doveva ritenersi motivata da malattia.
A seguito di tali contrasti, è stata decisa la risoluzione del rapporto di lavoro per superamento del periodo di trasporto.
A tal proposito giova ricordare che, secondo il legislatore, il lavoratore, se in malattia, non può essere licenziato, e così in tale frangente, al lavoratore è garantito il mantenimento del posto di lavoro e l’identica retribuzione economica.
La Corte d’appello di Foggia stabiliva, inoltre, che non c’era stata nessuna violazione di legge e pertanto l’insegnante ricorreva per Cassazione.
Secondo il ricorrente, non aveva ritenuto la Corte d’appello il fatto che le assenze per la malattia erano da attribuirsi alle o dell’Amministrazione che avevano aggravato il suo stato di salute.
Infatti, la malattia dell’insegnante era stata determinata dal comportamento di quest’ultima che lo aveva costretto a lavorare in ambienti insalubri, non adottando le opportune cautele nonostante fosse a conoscenza della situazione dell’uomo. Tra l’altro, il datore di lavoro, prima di risolvere il contratto per superamento del periodo di comporto, avrebbe dovuto assegnargli ulteriori sei mesi di malattia, non limitandosi a destinarlo a mansioni diverse, senza nemmeno specificare i compiti che gli affidati.
Il Supremo Collegio ha fondato il ricorso: decidendo infatti che i Giudici di secondo grado, in modo superficiale, non avevano minimamente considerato le cause della malattia, limitandosi a ritenere il termine di comporto per malattia in generale e per malattia da causa di servizio identico .
La legge, al contrario, è chiara nell’affermare che le assenze del lavoratore per malattia non giustificano il licenziamento attuato dal datore di lavoro se l’infermità dipende dalla nocività delle mansioni o dell’ambiente di lavoro che non siano state eliminate o prevenute da parte dello stesso. Pertanto, se la malattia si aggrava in conseguenza di omissioni di cautele doverose da parte del datore di lavoro, le assenze non sono rilevanti ai fini del calcolo del periodo di comporto.