La pandemia da Covid-19 ha posto nuovi interrogativi sul delicato tema della Sicurezza sul Lavoro.
In ragione alla categoria di appartenenza e delle mansioni effettivamente disimpegnate, i lavoratori possono essere esposti a numerose fonti di rischio ad es. rischio chimico (derivante dall’utilizzo di solventi, vernici, acidi) rischio meccanico/fisico (derivante dall’utilizzo di macchinari pesanti, cremagliere, pulegge) rischio biologico (il quale si configura ogni qualvolta il lavoratore venga a contatto con agenti patogeni quali virus e batteri).
Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare tutti i rischi presenti in azienda e di adottare ogni misura necessaria a garantire la salute dei lavoratori (DVR).
L’aggiornamento della valutazione deve essere tempestivo, qualora intervengano fattori esterni tali da comportare nuovi rischi: è il caso dell’epidemia da Coronavirus, che comporta un rischio biologico anche per le aziende normalmente non soggette a questa tipologia di rischio.
Di conseguenza, emerge la necessità che il datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente, adotti misure preventive per tutelare i lavoratori dal rischio biologico e di fornire al contempo agli stessi i dispositivi di protezione individuali idonei al rischio concreto.
Per Dispositivi di Protezione Individuale ovvero DPI, si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi presenti nell’attività lavorativa, suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonchè ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
Opportuno precisare che il riferimento “a qualsiasi attrezzatura” nonché ad “ogni complemento accessorio” deve essere inteso (per consolidato orientamento giurisprudenziale) nella più ampia latitudine proprio in ragione della finalizzazione del dispositivo protettivo alla tutela del bene primario della salute e della protezione del lavoratore.
La nozione legale di DPI, dunque, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, seppur ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l’art. 2087 c.c.
Per evitare il rischio biologico da coronavirus, ed in generale il rischio di contrarre patologie dell’apparato respiratorio ogni qualvolta il lavoratore è a contatto con possibili contaminazioni, è considerato necessario l’utilizzo di guanti, igienizzante e dei dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, come le mascherine semifiltranti monouso (che soddisfano i requisiti richiesti dalla norma tecnica UNI EN 149).
Essi rientrano quindi in concreto nella definizione di DPI poiché volti a tutelare il lavoratore dal rischio biologico ed in quanto tali devono essere obbligatoriamente forniti ai lavoratori.
La lotta contro la pandemia passa anche dalla Sicurezza sul Lavoro!