Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 17989 dirimono il contrasto esistente nella giurisprudenza di legittimità in materia di competenza territoriale nella particolare ipotesi di obbligazioni pecuniarie.
La vicenda è quella di un calzaturificio della Toscana che, al fine di ottenere il pagamento di un servizio di studio e sviluppo di calzature, reso in favore di un’altra società avente sede nelle Marche, la chiamava in giudizio davanti al Giudice toscano chiedendo il pagamento del corrispettivo.
In ordine all’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta, il Tribunale toscano si dichiarava incompetente sostenendo che il foro dell’azienda chiamata in giudizio fosse quello marchigiano. Il tutto sia applicando i principi generali in materia di foro dei convenuti e del luogo in cui è sorta l’obbligazione, sia anche con riferimento all’individuazione del foro competente per il pagamento di una somma di denaro.
Il Tribunale Toscano inoltre specificava che ai sensi dell’articolo 1182, comma 3, c.c., l’adempimento delle obbligazioni presso il domicilio del creditore si prospettasse solo nel caso in cui le stesse fossero originariamente relative al pagamento di una somma di denaro determinata nel suo specifico ammontare, laddove nel caso di specie nel contratto non era indicato alcun importo a titolo di corrispettivo.
La decisione era impugnata con regolamento di competenza dall’attrice. Il ricorso era assegnato alle Sezioni Unite della Cassazione stante l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione se sia applicabile oppure no il principio di cui all’articolo 1182, comma 3, c.c. nella particolare ipotesi in cui l’importo dovuto a titolo di corrispettivo per l’obbligazione non sia già predeterminato bensì venga quantificato dall’attore con l’atto introduttivo del giudizio.
Sul punto esistono due distinti orientamenti. Il primo (Cass. Civ. n. 22326/2007) ritiene che il principio di cui all’articolo 1182, comma 3, c.c. non sia applicabile in tutte quelle ipotesi in cui l’importo della prestazione o non sia per nulla determinato ovvero non sia facilmente determinabile secondo un semplice calcolo aritmetico; sicché in queste ipotesi trova applicazione il quarto comma dell’art. 1182 c.c., conseguentemente l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio del debitore con tutto ciò che ne consegue in termini di radicamento della competenza per territorio.
Secondo un ulteriore orientamento (Cass. Civ. 12455/2010; Cass. Civ. n. 10837/2011), in applicazione dei criteri di cui all’articolo 1182, comma 3, c.c., si può ritenere competente il tribunale ove ha sede il creditore anche per ciò che riguarda quelle ipotesi in cui l’importo del credito richiesto, sebbene determinato dall’attore, richieda una indagine più o meno complessa, attenendo questa fase esclusivamente al merito.
La Cassazione nel comporre il contrasto conferma il criterio tradizionale e più restrittivo. Il ragionamento seguito dall’Organo di legittimità considera il concetto di obbligazione di cui all’articolo 1182, comma 3, c.c. non soltanto sotto il peculiare profilo di cui all’art. 20 c.p.c. bensì anche sotto il profilo della mora ex art. 1219 c.c., ed è proprio in virtù di questa duplice considerazione che approda a tale conclusione.
Specificano i Giudici di legittimità che la liquidità dell’obbligazione pecuniaria è anche requisito fondamentale ai fini di una valida costituzione in mora del debitore giacché, in caso contrario, il debitore sarebbe soggetto all’arbitrio del creditore che potrebbe sfruttare gli effetti della mora ancorché la prestazione non sia possibile in quanto incerta nel suo ammontare. Pertanto, onde evitare di esporre il debitore all’arbitrio del creditore si rende necessario che i criteri per la liquidazione dell’importo dovuto a titolo di corrispettivo rispecchino elementi oggettivi.
La medesima necessità emerge anche in materia di obbligazioni pecuniarie, in tale ambito gli Ermellini stabiliscono che nelle previsioni di cui all’articolo 1182, comma 3, c.c. rientrano soltanto le obbligazioni pecuniarie liquide ovvero quelle il cui ammontare può essere determinato con un semplice calcolo aritmetico sempre che i criteri di applicazione risultino dal titolo originale. Diversamente, ove i criteri di scelta consentissero al creditore di esercitare una certa discrezionalità il credito non potrebbe considerarsi liquido, necessitando di un ulteriore titolo, con conseguenti ricadute anche in termini di determinazione della competenza che, quindi, non potrebbe validamente radicarsi nel luogo di domicilio del creditore. Nel caso di specie ed in applicazione del principio di diritto affermato, la decisione del Giudice di merito è stata ritenuta corretta giacché nel contratto alcun riferimento consentiva la determinazione del corrispettivo essendo peraltro privo di criteri per la sua determinazione.