La Suprema Corte, con ordinanza n. 20713/2017, ritiene che a decidere di installare l’ascensore possono essere anche solo alcuni condomini che, però, devono occupare il carico ai sensi dell’art. 1123 cc, in proporzione ai rispettivi millesimi le relative spese.
In particolare, il caso prende le mosse da un’azione proposta da alcuni condomini, i quali erano convenuto in giudizio altri condomini chiedendo al Tribunale di Genova di « accertare il costo dell’ascensore installato da questi ultimi nel Condominio e le relative quote di contribuzione nelle spese di gestione e manutenzione dell’impianto».
Espletata la consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale accerta il costo dell’ascensoree determinava in proporzione ei rispettivi millesimi la quota di contribuzione a carico di ciascun attore.
Avverso tale decisione i convenuti proponevano appello: respinto quest’ultimo non restava che il ricorso in Cassazione.
La Suprema corte, in ottemperanza a quanto richiesto, respingeva il ricorso sulla base di vari principi di diritto.
L’interpretazione delle richieste formulate in giudizio dall’attore ai fini della verifica di sussistenza del relativo interesse ad agire è demandata al giudice di merito. In base a tale principio la Cassazione respingeva il reclamo dei ricorrenti, i quali sostenevano che il giudice di merito aveva errato per ultra petizione dato che gli attori avevano inizialmente solo domandato l’accertamento del costo di installazione dell’ascensore e non la proprietà, pro quota (come disposto dal Tribunale) dell’impianto.
Inoltre, la Suprema corte ribadiva che sta al giudice de merito di i confini della proposta dall’attore, e che quindi era insindacabile in Cassazione la determinazione della iniziale quale volta non solo a sentir domanda le spese le pro quota dell’ascensore, ma anche a reclamare (da parte degli attori) la proprietà (sempre proporzionale ai propri millesimi ovviamente) dell’ascensore
Infine, per ciò che concerne l’installazione del macchinario la Corte ritiene che non debba necessariamente decidere da delibera assembleare.
In particolare, la Suprema Corte ricordava, coerentemente alle possibilità di utilizzo delle parti comuni dei condomini, l’installazione dell’ascensore possa essere: deliberata dall’assemblea con le maggioranze previste dell’art. 1136 c.c., realizzata direttamente con il consenso di tutti i condomini, o infine (trattandosi di bene del quale si può usufruire separatamente) «attuata anche a cura e spese di uno o di taluni condomini soltanto (con i limiti di cui all’art. 1102 c.c.) salvo il diritto degli altri partecipanti in qualunque momento di avvantaggiarsi della innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera».
Le spese di installazione dell’ascensore (a differenza di quelle per la manutenzione) si ripartiscono per millesimi. La Cassazione, infine, con la ordinanza in commento approfondisce anche la corretta modalità di imputazione delle spese relative all’ascensore, precisando che quelle di manutenzione e quelle di installazione seguono un differente regime.
In particolare le prime (riferite quindi ovviamente ad un ascensore già installato) sono regolate dall’art.1124 c.c., e quindi prese in carico «per metà in ragione del valore elle singole unità immobiliari e per l’altra metà elusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano», mentre le spese relative ad una nuova installazione sono ‘caricate’ come previsto dall’art. 1123 c.c., e cioè in ragione al valore proporzionale della proprietà di ciascun condomino